Statuto (23.05.2013)

Art. 1    Nome, sede e giurisdizione

 

Sotto la denominazione “Associazione Amici delle Tre Terre di Pedemonte” è costituita, dal 1971 con sede a 6653 Verscio, un’associazione apartitica, aconfessionale, ai sensi degli Art. 60 e seguenti del CCS.


Art. 2   Scopo

 

L’Associazione ha lo scopo di favorire i contatti umani fra gli abitanti del Comune di Terre di Pedemonte per un migliore sviluppo sociale, culturale, ricreativo e sportivo.


Art. 3   Soci

 

Sono soci di diritto dell’Associazione tutti coloro che hanno versato la quota sociale.

L’Associazione si compone di soci attivi, sostenitori e onorari. Questi ultimi vengono designati dall’Assemblea.


Art. 4   Tassa sociale


La tassa sociale viene fissata dall’Assemblea.

 

Art. 5   Organi dell’Associazione

 

Sono l’ Assemblea, il Comitato e le varie commissioni e i revisori dei conti.

 

Art. 6   Assemblea

 

E’ l’organo supremo. Ogni socio vi partecipa personalmente.

Le persone giuridiche con un delegato.

 

Art. 7   Competenze dell’Assemblea

 

a. l’adozione e modifica dello statuto

b. l’approvazione dell’attività svolta e del programma

c.  l’approvazione dei conti annuali

d. la nomina dei membri di Comitato

e. la nomina della commissione di revisione 

f.  l’importo della tassa sociale (Art. 4)

g. lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio

h. la designazione dei soci onorari (Art. 3)

i.  quanto non espressamente attribuito ad altro organo

 

Art. 8   Convocazione dell’Assemblea

 

L’assemblea ordinaria annuale si riunisce entro il primo semestre dell’anno successivo.

Le Assemblee straordinarie potranno essere convocate ad ogni momento per decisione del Comitato, su richiesta di una delle commissioni o su domanda scritta da un quinto dei soci che hanno versato la tassa annuale.

La convocazione per le Assemblee contenente l’ordine del giorno va spedita almeno dieci giorni prima della data stabilita delle stesse.

 

Art. 9   Diritto di voto

 

Durante l’Assemblea ogni socio ha diritto di voto.

 

Art. 10 Deliberazioni e quozienti di voto

 

Ogni Assemblea regolarmente convocata può validamente deliberare, a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero di soci presenti. Sono riservate le disposizioni dell’art. 7, lettera g del presente statuto.

La maggioranza dell’Assemblea deciderà volta per volta il sistema di votazione.

 

Art. 11  Direzione dei lavori

 

L’Assemblea è diretta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

 

Art. 12 Composizione del Comitato

 

Si compone di un minimo di sei ad un massimo di nove membri.

              

Art. 13 Periodo di nomina

 

I membri di Comitato restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti. Le dimissioni di un membro di Comitato sono valide se presentate per iscritto almeno un mese prima dell’Assemblea annuale ordinaria.

 

Art. 14 Competenze del Comitato

 

a) stabilisce, nel proprio seno, le varie commissioni (Art. 16) permanenti o temporanee,

b) designa e nomina per ogni commissione un coordinatore responsabile,

c) a turno, designa ogni anno il Presidente e il vice–Presidente dell’Associazione, scelto fra i membri di Comitato,

d) nomina il cassiere–contabile dell’Associazione che presenterà ogni anno i conti ai revisori e all’Assemblea,

e) nomina un segretario,

f) approva il bilancio di gestione, il rapporto sociale e il programma dell’attività che ogni coordinatore delle varie commissioni presenterà,

g) convoca le Assemblee,

h) rappresenta la società di fronte ai terzi,

i)  le convocazioni avvengono di comune accordo, su richiesta del Presidente o di un coordinatore di una commissione.

 

Art. 15 Composizione ed organizzazione delle commissioni

 

Le commissioni sono dirette dal proprio coordinatore.

Le commissioni sceglieranno i propri collaboratori e si gestiranno autonomamente e renderanno conto al Comitato del loro operato tramite il loro coordinatore. Presenteranno il loro rapporto all’Assemblea annuale. Nel caso in cui disponessero di una gestione finanziaria autonoma, sottoporranno ogni anno i conti al Comitato, ai revisori ed all’Assemblea dell’Associazione.

Ogni commissione è tenuta a presentare al Comitato un programma su quanto intende svolgere.

 

Art. 16 Commissione della revisione dei conti

 

a) si compone di due membri e un supplente,

b) i suoi membri restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, ogni anno provvede alla revisione dei conti dell’Associazione e di quella delle diverse commissioni che si gestiscono autonomamente,

c) formulerà, per ogni contabilità, controllata il proprio rapporto all’indirizzo dell’Assemblea per l’approvazione.

 

Art. 17 Diritto di firma

 

Vincolano l’Associazione verso i terzi le firme collettive a due del Presidente, del vice–Presidente, del contabile–cassiere (ev. segretario) in mancanza di questi da un membro di Comitato.

 

Art. 18 Finanziamento e patrimonio sociale

 

I mezzi finanziari a disposizione sono: le quote sociali, gli interessi, i sussidi (privati o pubblici), gli introiti straordinari e le donazioni.

I soci non rispondono personalmente agli obblighi dell’Associazione.

Risponde unicamente il patrimonio sociale.

 

Art. 19 Scioglimento

 

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea sociale deciderà della destinazione del patrimonio sociale.

Lo scioglimento potrà essere deciso dai 2/3 dei soci presenti all’Assemblea.

 

Art. 20 Norme finali

 

Il presente Statuto è approvato come da art. 7a dall’Assemblea ordinaria riunitasi a Cavigliano il 23 maggio 2013 ed entra immediatamente in vigore.

              

I precedenti Statuti vengono annullati.


 

Cavigliano, 23 maggio 2013

 

               Il Presidente:                                              La Segretaria:

               Claudio Zaninetti                                       Doris Girlanda